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Solo il
nome ci
fà già
pensare
a
qualcosa
di
vecchio,
di
particolare,
"Artigiano"
per noi
gente
comune,
di
solito
identifica
una
piccolissima
azienda
o una
persona
molto
anziana,
vecchia
del
"mestiere".
In
effetti
non è
sbagliato
pensare
a
questo,
infatti,
si
definisce
"Artigiano",
colui
che
"partecipa
manualmente
e
professionalmente
all'attività
della
propria
impresa"
ed è
questo è
il
requisito
fondamentale
per
iscriversi
al
relativo
Albo,
tenuto
dalle
Camere
di
Commercio
I.A.A.,
ma
vediamone
in
dettaglio
i
requisiti.
REQUISITI
PER
L'ISCRIZIONE
ALL'ALBO
DELLE
IMPRESE
ARTIGIANE:
Presso
tutte
le
CCIAA
è
istituito
l'Albo
provinciale
delle
imprese
artigiane
al
quale
sono
tenute
ad
iscriversi
le
imprese
artigiane.
I
requisiti
per
l'iscrizione
all'Albo
sono:
Requisiti
soggettivi:
-
cittadinanza
italiana
o di
uno
dei
paesi
della
CEE.
Per i
cittadini
extracomunitari
è
necessario
il
permesso
di
soggiorno
per
uso
lavoro
autonomo,
lavoro
subordinato,
asilo
politico,
coesione
famigliare
od
iscrizione
all'ufficio
di
collocamento.
Per le
società
vano
verificate
le
condizioni
di
reciprocità
-
maggiore
età
-
svolgimento
del
proprio
lavoro,
anche
manuale,
in
misura
prevalente
e
continuativa
nel
processo
produttivo
-
possesso
dei
requisiti
tecnico
professionali
previsti
dalle
leggi
statali
nel
caso
di
particolari
attività
che lo
richiedano
(es.
parrucchieri,
estetisti,
impiantisti,
autoriparatori,
imprese
di
pulizia)
Nel
caso
di
società
i
requisiti
tecnico
-
professionali
devono
sussistere
in
capo
ad
almeno
uno
dei
soci
prestatori
d'opera
-
possesso
dei
requisiti
morali
previsti
dalle
leggi
statali
nel
caso
di
particolari
attività
che lo
richiedano
(es.
autoriparatori,
imprese
di
pulizia)
Requisiti
Oggettivi
-
autonomia
aziendale
(attrezzature
idonee
per lo
svolgimento
dell'attività,
pluralità
dei
committenti,
ecc.)
-
produzione
di
beni
anche
semilavorati
e/o
prestazione
di
servizi.
Sono
escluse
le
attività
agricole,
di
prestazioni
di
servizi
commerciali,
di
intermediazione
nella
circolazione
dei
beni o
ausiliarie
di
ques'ultime,
di
somministrazione
al
pubblico
di
alimenti
e
bevande,
salvo
il
caso
che
siano
solamente
strumentali
e
accessorie
all'esercizio
dell'impresa.
-
limiti
dimensionali.
I
limiti
dimensionali
risultano
distinti
per
attività
come
segue:
- per
l'impresa
che
non
lavora
in
serie:
18
dipendenti,
compresi
gli
apprendisti
in
numero
non
superiore
a 9,
il
numero
massimo
dei
dipendenti
può
essere
elevato
fino a
12 a
condizione
che le
unità
aggiuntive
siano
apprendisti.
- per
l'impresa
che
lavora
in
serie,
purché
con
lavorazione
non
del
tutto
automatizzata:
9
dipendenti,
compresi
gli
apprendisti
in
numero
non
superiore
a 5;
il
numero
massimo
dei
dipendenti
può
essere
elevato
fino a
12 a
condizione
che le
unità
aggiuntive
siano
apprendisti.
-
lavorazioni
artistiche,
tradizionali
e
dell'abbigliamento
su
misura:
32
dipendenti,
compresi
gli
apprendisti
in
numero
non
superiore
a 16.
il
numero
massimo
dei
dipendenti
può
essere
elevato
fino a
40 a
condizione
che le
unità
aggiuntive
siano
apprendisti.
-
autotrasportatori:
8
dipendenti
-
imprese
di
costruzioni
edili:
10
dipendenti,
compresi
gli
apprendisti
in
numero
non
superiore
a 5.
il
numero
massimo
dei
dipendenti
può
essere
elevato
fino a
14 a
condizione
che le
unità
aggiuntive
siano
apprendisti.
Ai
fini
del
calcolo
dei
limiti
di cui
al
precedente
comma:
1) non
sono
computati
per un
periodo
di due
anni
gli
apprendisti
passati
in
qualifica
ai
sensi
della
legge
19
gennaio
1955,
n. 25
, e
mantenuti
in
servizio
dalla
stessa
impresa
artigiana;
2) non
sono
computati
i
lavoratori
a
domicilio
di cui
alla
legge
18
dicembre
1973,
n. 877
sempre
che
non
superino
un
terzo
dei
dipendenti
non
apprendisti
occupati
presso
l'impresa
artigiana;
3)
sono
computati
i
familiari
dell'imprenditore
ancorché
partecipanti
all'impresa
familiare
di cui
all'articolo
230-bis
del
codice
civile,
che
svolgano
la
loro
attività
di
lavoro
prevalentemente
e
professionalmente
nell'ambito
dell'impresa
artigiana;
4)
sono
computati,
tranne
uno, i
soci
che
svolgono
il
prevalente
lavoro
personale
nell'impresa
artigiana;
5) non
sono
computati
i
portatori
di
handicaps,
fisici,
psichici
o
sensoriali
6)
sono
computati
i
dipendenti
qualunque
sia la
mansione
svolta.
N.B.
Le
imprese
artigiane.
che
abbiano
superato,
fino
ad un
massimo
del 20
per
cento
e per
un
periodo
non
superiore
a tre
mesi
nell'anno,
i
limiti
dimensionali,
mantengono
l'iscrizione
all'albo
-
forma
giuridica.
Ditta
individuale:
con i
requisiti
di cui
all'art.
2
della
legge
quadro
(vedi
definizione
di
imprenditore
artigiano).
SNC:la
maggioranza
dei
soci
deve
prestare
opera
manuale
(in
caso
di due
soci è
sufficiente
la
partecipazione
manuale
di
uno).
Il
lavoro
deve
avere
funzione
preminente
sul
capitale
Sas: i
soci
accomandatari
devono
tutti
prestare
opera
manuale.
Ogni
socio
accomandatario
non
devono
essere
unico
socio
di una
società
a
responsabilità
limitata
o
socio
di
altra
sas.
(Modifica
introdotta
con L.
133/1997)
Il
lavoro
deve
avere
funzione
preminente
sul
capitale
S.r.l.
con
unico
socio:
il
socio
unico
deve
prestare
attività
lavorativa
nell'impresa
e non
deve
essere
socio
unico
di una
società
a
responsabilità
limitata
o
socio
di
altra
sas.
(Modifica
introdotta
con L.
133/1997).
Il
lavoro
deve
avere
funzione
preminente
sul
capitale
SRL
pluripersonali:
(Modifica
introdotto
dall'art.
13
della
legge
57/2001)
a
condizione
che la
maggioranza
dei
soci
(ovvero
un
socio,
se la
società
è di
due):
a)
svolga
in
prevalenza
lavoro
personale,
anche
manuale
nel
processo
produttivo
b)
detenga
la
maggioranza
del
capitale
sociale
e
degli
organi
deliberanti
Nota
bene:
L'iscrizione
all'albo
delle
srl
con i
requisiti
indicati
non è
obbligatoria,
ma
facoltativa.
Società
cooperative:
la
maggioranza
dei
soci
deve
prestare
opera
manuale
Consorzi
e le
società
consortili,
anche
in
forma
di
cooperativa,
costituiti
tra
imprese
artigiane
sono
iscritti
in
separata
sezione
dell'albo
delle
imprese
artigiane
(art.
6 l.
443/85)
In
caso
di
società
è
sufficiente
la
sussistenza
dei
requisiti
tecnico-professionali
in
capo
ad
almeno
uno
dei
soci
prestatori
d'opera.
Non
sono
iscrivibili
all'Albo
le
S.p.A.
e le
Società
in
accomandita
per
azioni.
Gaetano
Catalano |